PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA REGOLARITA’ DI UNA GRAN LOGGIA

                            

 La Regolarità di Grandi Logge che professano e praticano, liberamente e con pieno convincimento, i Principi fondamentali della Libera Muratoria Universale e che possono dimostrare che le Logge alla loro obbedienza ed i Membri che le compongono li praticano con coerenza, è un fatto oggettivo. L’aderenza ai Principi Internazionali consente ad una Gran Loggia di considerarsi regolare. Il Riconoscimento è, invece, un fatto soggettivo; ovvero due o più Grandi logge decidono di riconoscersi tra loro, stipulando un trattato. Il Riconoscimento non è, quindi, sinonimo di Regolarità: due Grandi logge irregolari possono tranquillamente riconoscersi vicendevolmente anche se non in possesso dei requisiti di regolarità. È un luogo comune sostenere che se la Gran Loggia Unita d’Inghilterra, considerata la Gran Loggia Madre, non riconosce un’altra Gran Loggia, questa è irregolare. In Italia, questa posizione è sostenuta dalla Gran Loggia Regolare d’Italia; sino al 1993, era sostenuta anche dal Grande Oriente d’Italia, ma dopo l’episodio Di Bernardo, questa tesi fu abbandonata, come si evince dalla Rivista Hiram dell’epoca.
Riportiamo, qui di seguito, i Principi Internazionale della Regolarità Massonica.
I – Regolarità d’origine: ogni Gran Loggia deve essere fondata legittimamente e regolarmente da sette o più Logge regolarmente costituite, in via eccezionale da cinque o tre logge.

II -  La Gran Loggia deve avere giurisdizione sovrana sulle logge alla sua obbedienza, ovvero debba essere un Corpo sovrano ed indipendente, con esclusiva ed indiscussa autorità sui tre Gradi Simbolici dell’Ordine, cioè Apprendista Libero Muratore, Compagno d’Arte (Compagno di Mestiere nel Rito Emulation) e Maestro Libero Muratore. Essa non può dividere tale giurisdizione con qualsiasi altra autorità, nazionale od internazionale, comunque denominata.
III – La Gran Loggia, le logge ed i loro membri non devono avere alcun rapporto massonico con associazioni massoniche irregolari, con logge miste o con Corpi che ammettono donne e/o che abbiano rapporti  con altri Corpi  irregolari.
IV – La Gran Loggia e le singole logge devono accettare come propri membri esclusivamente uomini liberi e di buoni costumi.

V -  La credenza nell’Essere Supremo, che viene indicato come il Grande Architetto dell’Universo, e nella sua volontà rilevata deve essere una qualificazione essenziale e necessaria per l’appartenenza alla Massoneria.




VI – I membri della Gran Loggia e delle singole logge, al fine di rendere sacri ed inviolabili i propri impegni massonici, devono prestare Giuramento Solenne sul Volume della Legge Sacra aperto, intendendo così che la rivelazione dall’Alto è vincolante per la coscienza di colui che viene iniziato.

VII – Durante lo svolgimento dei Lavori rituali è chiaramente visibile, con Squadra e Compasso sovrapposti, il Volume della Legge Sacra.
VIII – Fermo restando il diritto dell’individuo di mantenere le proprie opinioni riguardo gli affari pubblici o la religione, un membro non può discutere od esprimere le sue opinioni su questioni teologiche o politiche in Loggia.
IX – Non possono essere accettati come membri coloro che aderiscono ad associazioni politiche o di altro tipo, che abbiano quale scopo la sovversione della pace e dell’ordinamento liberamente e democraticamente costituito dalla Società, o la distruzione della stessa Massoneria. Non possono essere, inoltre, accettati coloro che hanno od hanno avuto condanne infamanti. Ogni membro deve prestare la dovuta obbedienza alla Legge dello Stato nel quale risiede o che gli offre protezione.
X – Tutte le logge devono scrupolosamente osservare gli Antichi Doveri, i Landmarks, gli Usi ed i Costumi dell’Ordine. 

XI – Ogni loggia, costituente la Gran Loggia, deve essere formata da nove/sette maestri massoni, in possesso di brevetti di iniziazione ed aumenti di salario, emessi da Gran Logge regolari.
XII – Ogni Loggia, costituente la Gran Loggia, deve essere in possesso di una Bolla di Fondazione rilasciata da una Gran Loggia regolare.
XIII – I membri fondatori di una Gran Loggia regolare sono le Logge, rappresentate dai loro Presidenti o Venerabili, e non i singoli individui. Quindi, l’atto costitutivo di una Gran Loggia deve essere sottoscritto dai Presidenti o Venerabili di Logge, come sopra costituite ed in possesso dei requisiti richiesti.